Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 429
Modalità di pagamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto.
2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.
3. Le prestazioni personali che durano più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-429