Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 428
Fondi per il pagamento delle indennità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:
a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari.
2. Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall'autorità da cui la commissione dipende.
3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-428