Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 430

Quietanza del pagamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. La ricevuta rilasciata a norma dell' è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso . 2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-430

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