Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 425
Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se la cosa requisita in uso è mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non può essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero è troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennità per l'uso della cosa, un'indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualità dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-425