Art. 425 · Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 425

438 / 2493

Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se la cosa requisita in uso è mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non può essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero è troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennità per l'uso della cosa, un'indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualità dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-425