Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 427
Indennità per requisizione di servizi
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-427