Art. 427 · Indennità per requisizione di servizi
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 427

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Indennità per requisizione di servizi

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-427