Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 422
Indennità per immobili
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'.
2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, è accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-422