Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. IX

Art. 417

Casi di eccezionale urgenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall'ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-417

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