Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. IX
Art. 417
430 / 2493Casi di eccezionale urgenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall'ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-417