Art. 426 · Indennità per requisizione di invenzioni
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 426

439 / 2493

Indennità per requisizione di invenzioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione di invenzioni, ancorchè non brevettate, è liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata ai sensi del comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-426