Art. 416 · Requisizione da parte dei comandanti di reparto
Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. IX

Art. 416

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Requisizione da parte dei comandanti di reparto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
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