Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. IX
Art. 413
426 / 2493Disposizioni generali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.
2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se è altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-413