Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VIII
Art. 409
422 / 2493Rilascio della ricevuta
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.
2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:
a) autorità che ha ordinato la requisizione;
b) descrizione sommaria del bene requisito;
c) data e firma.
3. La ricevuta indica l'importo dell'indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-409