Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VII

Art. 402

Autorità civili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti. 2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-402

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