Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VII
Art. 402
Autorità civili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.
2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-402