Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VI

Art. 398

Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non è compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non dà luogo a rimborso di spese nè a risarcimento di danni a favore di chiunque. 2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-398

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