Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VI
Art. 396
Cose deteriorabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne dà avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non è ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-396