Art. 396 · Cose deteriorabili
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VI

Art. 396

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Cose deteriorabili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne dà avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non è ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-396