Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VI
Art. 397
Effetti dell'ordine di requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.
2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, custodisce le cose requisite sino alla consegna.
4. La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-397