Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VII
Art. 403
416 / 2493Commissioni di requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate.
2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonché rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio.
4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-403