Art. 389 · Cose non consumabili
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. III

Art. 389

402 / 2493

Cose non consumabili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte nè alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta. 2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà: a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa; b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine; c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.
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