Art. 378 · Cose immobili
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. II

Art. 378

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Cose immobili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. 2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell' del codice civile; b) alle cose di cui all', comma 2 del codice civile. 3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-378