Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 495
508 / 2493Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante è ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione è diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non è più tenuto a corrispondere al comandante della nave.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-495