Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. IV

Art. 506

Salvataggi e rimorchi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-506

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