Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. V
Art. 507
Autorità delegata per la consegna e la restituzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le formalità relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-507