Art. 507 · Autorità delegata per la consegna e la restituzione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. V

Art. 507

520 / 2493

Autorità delegata per la consegna e la restituzione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le formalità relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-507