Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. VII

Art. 518

Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00. 3. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell', il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-518

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