Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. VII
Art. 521
Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell' del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-521