Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. VII

Art. 517

Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell', commi 4 e 5, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00. 2. Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-517

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