Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2252 bis

Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo

In vigore dal 20 feb 2020
1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall' e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2252-bis

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