Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2251 septies
Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall', comma 2, è incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento.
2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli , ai fini dell'avanzamento al grado superiore è computata la parte eccedente di anzianità maturata nei precedenti gradi.
3. Il personale che ha maturato l'anzianità prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale è incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.
Storico versioni
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