Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2250 quinquies
Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Le procedure di avanzamento di cui all', comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2250-quinquies