Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2250 quinquies

Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare

In vigore dal 20 feb 2020
1. Le procedure di avanzamento di cui all', comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2250-quinquies

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