Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2250 quinquies
2466 / 2493Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Le procedure di avanzamento di cui all', comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2250-quinquies