Libro QUARTOTitolo VIICapo XIIISez. I

Art. 1273

Avanzamento a scelta

In vigore dal 20 feb 2020
1. L'avanzamento a scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'. 2. Fatta eccezione per quanto previsto all', nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate: a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota; b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a); 2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità, assicurando almeno una promozione per specialità. 3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all', nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1273

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo