Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. II
Art. 1278
Periodi minimi di permanenza nel grado
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
a) anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94.
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
b) anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1278