Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. II
Art. 1281
Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono così determinati:
a) da maresciallo di 2^ classe a maresciallo di 1^ classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^ classe;
b) da maresciallo di 1^ classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1281