Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. II

Art. 1282

Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
(Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare). 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli: a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all', comma 1, lettera b); b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi. 2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3. 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare, di cui all', comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'. 4. La commissione di cui all' valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'. 5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all', comma 1, lettera b).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1282

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo