Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. II
Art. 1282
Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 7 lug 2017
1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all', comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all', comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'.
4. La commissione di cui all' valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all', comma 1, lettera b).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1282