Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2207

Adeguamento degli organici

In vigore dal 28 mag 2026
1. Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unità di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all', commi 2 e 3: a) centottanta ufficiali; b) cinquantaquattro ispettori; c) cinquantadue sovrintendenti; d) novantuno appuntati e carabinieri.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2207

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