Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2210

Ruoli a esaurimento degli ufficiali

In vigore dal 15 giu 2016
1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali: a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano; b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare; d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare; e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto; f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare; g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare; h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri. 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento. 3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello.... 4. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue: a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni; b) ufficiali inferiori: 61 anni.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2210

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