Parte II›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2206
Accademia dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri:
a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito;
b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale di cui all', comma 1, lettera a) sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma;
c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2206