Parte ILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2203

Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione a quanto disposto dagli , sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni: a) , commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) , comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; c) , commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; d) , commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; e) , comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2203

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