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Art. 2203
2310 / 2493Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione a quanto disposto dagli , sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) , commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) , comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
c) , commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
d) , commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
e) , comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2203