Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2208
Carenze organiche transitorie
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sino all'anno 2015, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall', ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all', la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2208