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Art. 2212
Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell', commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
2. Nell'anno 2010, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all', comma 2, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all', comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione del comma 1, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2212