Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2214
Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 1 gen 2013
1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2013, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all', comma 3. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell', ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell', commi 2 e 3. L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dagli , commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2214