Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2218

Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui all', è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
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