Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2219
Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Finché non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonché del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori.
2. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito.
3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.
4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2219