Parte IV›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2224
Rafferme dei volontari di truppa
In vigore dal 28 ago 2022
1. L'ammissione alla rafferme... è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
a) fino al, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall', secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli ;
b) a decorrere dal 1° gennaio, dall'.
2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2224