Libro QUARTO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 798 bis
Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanità militare;
b) sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanità militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;
c) volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente;
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare è il seguente:
a) Esercito italiano: 91.558 unità;
b) Marina militare: 29.081 unità;
c) Aeronautica militare: 36.038 unità;
d) Corpo unico della Sanità militare: 3.700 unità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-798-bis