Libro QUARTO›Titolo IV›Capo IV›Sez. I
Art. 812 bis
Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello
In vigore dal 14 mag 2025
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti:;
c) contrammiragli:;
d) capitani di vascello:.
2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all', comma 1-bis.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024.
- Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-812-bis